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Sez. F, Sentenza n. 41795 del 22/08/2017 Ud. (dep. 14/09/2017) Rv. 271085 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Ponteggi - Mancanza delle condizioni di sicurezza di cui all'art. 125, comma 6, d.lgs. n. 81 del 2008 - Reato previsto dall'art. 159, comma 2, lett. c), d.lgs. cit. - Datore di lavoro - Responsabilità - Anche nel caso di allestimento da parte di terzi - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-08-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271085-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE

In tema di normativa antinfortunistica riguardante le costruzioni ed i lavori in quota, il datore di lavoro che consenta o comunque non impedisca ai propri dipendenti di lavorare su un ponteggio - ancorché allestito da altri - in difetto dei requisiti di sicurezza di cui all'art. 125, comma 6, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, risponde - unitamente a chi ha allestito il ponteggio - del reato previsto dall'art. 159, comma secondo, lett. c), del medesimo d.lgs., in quanto l'obbligo di tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, che incombe sul datore di lavoro in forza della titolarità del rapporto, gli impone di valutare sempre quali rischi possano derivare alla salute ed alla sicurezza dei medesimi dal luogo o dal contesto nel quale essi sono chiamati a disimpegnare le loro prestazioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 125 com. 6, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 159 com. 2 lett. C, Cod. Civ. art. 2086 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)