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Sez. 1, Sentenza n. 1639 del 13/03/1982 (Rv. 419473 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - ASSICURATORE CONVENUTO CON AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO - OBBLIGHI - RILIQUIDAZIONE ED INTERESSI COMPENSATIVI - INCLUSIONE - LIMITI - INTERESSI SULLA SOMMA COMPLESSIVAMENTE DOVUTA - COMPUTABILITÀ - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1982-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419473-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - ASSICURATORE CONVENUTO CON AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO - OBBLIGHI - RILIQUIDAZIONE ED INTERESSI COMPENSATIVI - INCLUSIONE - LIMITI - INTERESSI SULLA SOMMA COMPLESSIVAMENTE DOVUTA - COMPUTABILITÀ - DECORRENZA.*

In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'Obbligo dell'assicuratore, convenuto in giudizio con Azione diretta del terzo danneggiato, comprende anche la rivalutazione del danno, rispetto alla sua liquidazione rapportata al momento del sinistro, nonché gli interessi compensativi dalla data del sinistro medesimo, ma non può superare, in relazione al cumulo di tali componenti del danno, il limite costituito dal massimale di polizza, (salvo che sussista una sua responsabilità per il procrastinarsi della soluzione della lite). In ordine, poi, alla somma complessivamente dovuta per il suddetto titolo, la corresponsione degli interessi va computata a norma dell'art. 1282 cod. civ., dalla data in cui il credito del danneggiato è divenuto liquido ed esigibile. (V 4805/80, mass n 408628; (V 3158/80, mass n 406951; (V 5179/79, mass n 401791).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)