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Sez. 3, Sentenza n. 3158 del 13/05/1980 (Rv. 406951 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - LIMITI DI RIMBORSO - MASSIMALE DI POLIZZA - INTERESSI COMPENSATIVI E INTERESSI MORATORI - DISCIPLINA RISPETTIVA.*
Stato
decisa il 1980-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406951-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - LIMITI DI RIMBORSO - MASSIMALE DI POLIZZA - INTERESSI COMPENSATIVI E INTERESSI MORATORI - DISCIPLINA RISPETTIVA.*

In tema di Assicurazione per la responsabilita civile, gli interessi compensativi dovuti dall'assicurato al terzo danneggiato, con decorrenza, di regola, dal giorno del fatto illecito, costituiscono una componente del danno ed incontrano anche essi, come le altre voci di indennizzo, il limite di rimborso rappresentato dai massimali contrattualmente pattuiti. Gli interessi moratori dovuti dallo assicuratore sul corrispondente credito dell'assicurato per il colpevole ritardo nel pagamento dell'indennizzo, che sia divenuto liquido ed esigibile a seguito di accertamento negoziale o giudiziale, sono dovuti, invece, anche quando, aggiunti al capitale, superino il massimale di polizza. (V 17/78, mass n 389298).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1902, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)