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Sez. L, Sentenza n. 3158 del 13/05/1981 (Rv. 413725 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA - PERSONALE ISCRITTO ALLA 'GESTIONE MARITTIMÌ - DISCIPLINA EX LEGGE N 658 DEL 1967 - TRASFORMAZIONE DEL CARATTERE SOSTITUTIVO DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DELLA CASSA NAZIONALE PER LA PREVIDENZA MARINARA IN CARATTERE INTEGRATIVO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA PER INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - EFFETTI - RICOSTITUZIONE IN UNA SOLA PENSIONE DI QUELLE GIA GODUTE DAL PERSONALE SUDDETTO IN BASE ALLE LEGGI ANTERIORI - CRITERI.*
Stato
decisa il 1981-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413725-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA - PERSONALE ISCRITTO ALLA 'GESTIONE MARITTIMÌ - DISCIPLINA EX LEGGE N 658 DEL 1967 - TRASFORMAZIONE DEL CARATTERE SOSTITUTIVO DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DELLA CASSA NAZIONALE PER LA PREVIDENZA MARINARA IN CARATTERE INTEGRATIVO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA PER INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - EFFETTI - RICOSTITUZIONE IN UNA SOLA PENSIONE DI QUELLE GIA GODUTE DAL PERSONALE SUDDETTO IN BASE ALLE LEGGI ANTERIORI - CRITERI.*

Per il personale iscritto alla 'gestione marittimì di cui allo art 3, lettera a), del tu delle leggi sulla previdenza marinara approvato con DPR 26 dicembre 1962 n 2109, la legge 27 luglio 1967 n 658, concernente il riordinamento della previdenza marinara, precedentemente disciplinata dalla legge 25 luglio 1952 n 915 e successive modificazioni ed integrazioni, ha trasformato il carattere sostitutivo delle prestazioni previdenziali della cassa nazionale per la previdenza marinara, che ispirava la legislazione anteriore, in carattere integrativo dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita, la vecchiaia ed i superstiti. Pertanto, la ricostituzione in una sola pensione di quelle gia godute dal personale suddetto in base alle leggi anteriori deve avvenire, in caso di trattamenti equivalenti, nella pensione piu antica, secondo il principio generale dell'immutabilita e della non sostituibilita della prestazione previdenziale acquisita per prima con altra maturata successivamente, ovvero in quella che assicuri il trattamento economico e normativo piu favorevole all'assicurato, secondo il principio del favor del lavoratore, nel caso in cui l'adozione del primo criterio conduca all'erogazione di un trattamento previdenziale deteriore e non giustificato da alcuna disposizione di legge.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Legge 25/07/1952 num. 915, DPR 26/12/1962 num. 2109 art. 3, Legge 27/07/1967 num. 658 art. 1, Legge 27/07/1967 num. 658 art. 12, Legge 27/07/1967 num. 658 art. 48, Legge 27/07/1967 num. 658 art. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)