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Sez. L, Sentenza n. 6053 del 23/11/1984 (Rv. 437714 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PAGAMENTO - RIPETIZIONE EX ART. 80 DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - CONDIZIONI - ERRORI DELL'INPS DETERMINATO DAL DATORE DI LAVORO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437714-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PAGAMENTO - RIPETIZIONE EX ART. 80 DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - CONDIZIONI - ERRORI DELL'INPS DETERMINATO DAL DATORE DI LAVORO - RILEVANZA.*

Presupposto per l'applicabilità dell'art. 80, comma terzo, R.d. 28 agosto 1924 n. 1422, per quanto attiene ai suoi effetti derogativi dell'art. 2033 cod. civ., sempre che non sia escluso in radice il diritto a pensione, è la sussistenza di un errore dell'i.N.P.S. di qualsiasi natura, da qualunque causa dipendente e a qualunque atto riferibile, relativo alla liquidazione della pensione, e sempre che non sia imputabile a dolo dell'interessato, con la conseguenza che la norma è applicabile anche nell'ipotesi che l'errore dell'INPS sia stato determinato dal datore di lavoro. (V 4673/82, mass n 422619; (V 3158/81, mass n 413725; (V 5248/80, mass n 409083; (V 5180/80, mass n 409025).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)