Sez. L, Sentenza n. 4673 del 19/08/1982 (Rv. 422619 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA - UNICA PENSIONE EX ARTT. 13 E 20 DELLA LEGGE N. 658 DEL 1967 - CALCOLO RELATIVO - REVOCA "EX TUNC" DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI GODUTI SU ALTRI FONDI FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - RIPETIBILITÀ DA PARTE DELL'INPS DI SOMME RISULTATE INDEBITAMENTE VERSATE IN BASE A DETTO CALCOLO - TERMINE EX ART. 80 DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - APPLICABILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA - UNICA PENSIONE EX ARTT. 13 E 20 DELLA LEGGE N. 658 DEL 1967 - CALCOLO RELATIVO - REVOCA "EX TUNC" DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI GODUTI SU ALTRI FONDI FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - RIPETIBILITÀ DA PARTE DELL'INPS DI SOMME RISULTATE INDEBITAMENTE VERSATE IN BASE A DETTO CALCOLO - TERMINE EX ART. 80 DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - APPLICABILITÀ.*
Il calcolo dell'unica pensione da corrispondersi - a norma degli artt. 13, ottavo comma, e 20, terzo comma, della legge 27 luglio 1967 n. 658 - agli assicurati iscritti alla cassa di previdenza marinara non è configurabile come revoca ex tunc dei trattamenti previdenziali da tali soggetti goduti su altri fondi fino all'entrata in vigore della riforma attuata da detta legge (che, in particolare, salve le eccezioni stabilite per alcune categorie di lavoratori, ha trasformato la previdenza marinara da sistema sostitutivo a sistema integrativo dell'Assicurazione generale obbligatoria), comportando, invece, la trasformazione degli stessi trattamenti in complementi aggiuntivi della pensione spettante in base ai soli contributi marittimi. Consegue che la ripetibilità da parte dell'i.N.P.S. di somme risultanti versate indebitamente alla stregua del nuovo calcolo sopra indicato soggiace anch'essa alla limitazione temporale stabilita - in deroga al principio generale ex art. 2033 cod. civ. - dal terzo comma dell'art. 80 del R.d. 28 agosto 1924 n. 1422, trattandosi di prestazioni non invalide sin dall'origine, ma tali divenute solo successivamente per factum principis. (V 3158/81, mass n 413725; (V 5248/80, mass n 409083; (V 5180/80, mass n 409025; (V 157/72, mass n 355907; (V 1217/69, mass n 339827; (V 263/69, mass n 338235).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Legge 27/07/1967 num. 658 art. 13, Legge 27/07/1967 num. 658 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)