Sez. L, Sentenza n. 746 del 08/02/1982 (Rv. 418567 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ASSEGNI INDIVIDUALI ECCEDENTI I MINIMI TABELLARI - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE DISPOSTI DAL CONTRATTO COLLETTIVO - RIVENDICAZIONE DEI PREDETTI ASSEGNI - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ASSEGNI INDIVIDUALI ECCEDENTI I MINIMI TABELLARI - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE DISPOSTI DAL CONTRATTO COLLETTIVO - RIVENDICAZIONE DEI PREDETTI ASSEGNI - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Gli assegni individuali eccedenti i minimi tabellari posti collettivamente non possono essere più rivendicati nel caso di aumenti della retribuzione disposti dal contratto collettivo, perché il contratto individuale non può funzionare come fonte autonoma per la maggiorazione isolatamente considerata, a meno che una pattuizione ad hoc, in espressa eccezione al criterio dell'assorbimento negli aumenti concessi, disponga il cumulo dei compensi superminimi con il nuovo sistema retributivo. (V 5823/80, mass n 409648; (V 4112/79, mass n 400617; (V 2886/79, mass n 399218; (V 605/79, mass n 396750; (V 5736/78, mass n 395534; (V 4121/75, mass n 478438).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)