Sez. 1, Sentenza n. 6069 del 26/03/2004 (Rv. 571564 - 01)
ARBITRATO - IN GENERE | Arbitrato rituale - Natura privatistica - Conseguenze - Utilizzazione di atti e documenti formati per iniziativa degli arbitri designati prima della costituzione del collegio arbitrale - Deducibilità come vizio attinente alla mancanza in capo agli arbitri del potere giurisdizionale - Esclusione.
ARBITRATO - IN GENERE
Nell'arbitrato (anche rituale) - che ha natura privatistica e si configura come rinuncia all'azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato e come opzione per la soluzione della controversia sul piano dell'autonomia privata - gli arbitri non svolgono una funzione sostitutiva della giurisdizione, né sono qualificabili come organi giurisdizionali dello Stato; pertanto, il fatto che, prima della formale costituzione del collegio arbitrale con l'accettazione della nomina da parte del presidente, le parti siano state irritualmente invitate, per iniziativa degli arbitri designati, a precisare le domande, a formulare istanze e a depositare documenti, non integra un vizio attinente alla mancanza di potere giurisdizionale in capo agli arbitri, ma determina il sorgere di una questione di merito attinente alla validità del lodo, come tale riconducibile nell'ambito dell'art. 829, primo comma, cod. proc. civ. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha peraltro escluso che l'irregolarità verificatasi comportasse la nullità del lodo, giacché, successivamente alla costituzione del collegio arbitrale, le parti, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, riformularono, precisarono e integrarono le rispettive domande e difese).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)