Sez. L, Sentenza n. 10617 del 11/10/1995 (Rv. 494207 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennizzo per il danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva C.E.E. n. 987 del 1980 - Disciplina ex decreto legislativo n. 80 del 1992 - Attribuzione al Fondo di garanzia del relativo onere - Portata - Conseguentemente omologazione delle due ipotesi ex commi sesto e settimo dell'art. 2 di detto decreto - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE
Il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 80 - con il quale, in base alla delega conferita al Governo dall'art. 48 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, è stata data attuazione alla direttiva comunitaria n. 987 del 1980 in materia di tutela dei lavoratori subordinati nel caso di insolvenza del datore di lavoro - nel prevedere (art. 2, comma settimo), a favore dei dipendenti di imprese assoggettate alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria, rispetto ai quali la procedura suddetta sia stata avviata in epoca precedente l'entrata in vigore del decreto, un indennizzo per il danno derivante dalla mancata attuazione della citata direttiva C.E.E., pone il suddetto indennizzo a carico del Fondo di garanzia (gestito dall'I.N.P.S.) istituito dalla legge 29 maggio 1982 n. 297, come si desume dall'art. 4 dello stesso decreto che pone a carico del Fondo suddetto tutti gli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 1, 2 e 3. Nè l'attribuzione al Fondo - tenuto ai sensi dell'art. 2, comma sesto, dello stesso decreto ad intervenire in sostituzione del datore di lavoro insolvente (secondo lo schema dell'accollo "ex lege") nei casi di procedure iniziate successivamente all'entrata in vigore del decreto - dell'onere relativo al suddetto indennizzo determina l'omologazione delle due ipotesi previste rispettivamente ai commi sesto e settimo del citato art. 2, atteso che soltanto l'indennizzo è assoggettato al termine di decadenza annuale e che ad esso non si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo (relativa alle modalità dell'erogazione della prestazione da parte del Fondo) e quinto (in tema di decorrenza degli interessi e della rivalutazione monetaria) del citato art. 2.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 4 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 art. 48, Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)