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Sez. L, Sentenza n. 2750 del 27/03/1996 (Rv. 496615 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Fondo di garanzia "ex lege" n. 297 del 1982 - Insolvenza del datore di lavoro - Indennità per il danno derivante dalla mancata attuazione delle direttiva C.E.E. n. 987/80 - Legittimazione passiva - Dell'INPS e non dello Stato.
Stato
decisa il 1996-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496615-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE

L'indennità prevista (in ottemperanza alla sentenza del 19 novembre 1991 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee) dall'art. 2, settimo comma, del D.L. 27 gennaio 1992 n. 80 a favore dei lavoratori danneggiati dalla mancata attuazione della direttiva C.E.E. n. 987/80 del Consiglio del 20 ottobre 1980, sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, deve intendersi posta a carico non dello Stato ma dell'I.N.P.S., quale gestore del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982 n. 297 e all'art. 1 del D.L. n. 89 del 1992, poiché (come rilevato anche dalla Corte Costituzionale nelle sentenze interpretative di rigetto 16 giugno 1993 n. 285 e 31 dicembre 1993 n. 512) la mancata espressa specificazione del soggetto passivamente legittimato da parte del citato settimo comma era superflua, essendo la relativa disposizione inserita nell'art. 2, riguardante l'intervento del Fondo di garanzia, e, d'altra parte, l'art. 4, relativo agli oneri finanziari, richiama l'intero art. 2.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 4 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 20/10/1980 num. 987

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)