Sez. 5, Sentenza n. 22109 del 11/05/2005 Ud. (dep. 10/06/2005) Rv. 231564 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE | Bancarotta documentale - Elemento soggettivo - Dolo generico - Intenzione di rendere confusa la tenuta dei libri - Sufficienza.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, integra il reato di cui all'art. 216 comma primo n. 1 della legge fallimentare l'esistenza del dolo generico, dato dalla consapevolezza nell'agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo per contro necessaria la specifica volontà indirizzata ad ottenere l'effetto di impedire quella ricostruzione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)