Sez. 5, Sentenza n. 21075 del 25/03/2004 Ud. (dep. 05/05/2004) Rv. 229321 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE | Bancarotta documentale, seconda ipotesi - Elemento soggettivo - Dolo specifico - Esclusione - Dolo generico - Sufficienza.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE
Ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma primo, n. 2, seconda ipotesi, l.f.), non è necessario l'elemento soggettivo del dolo specifico ma è sufficiente la consapevolezza che la disordinata e confusa tenuta dei libri e delle scritture contabili renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)