Sez. 2, Sentenza n. 4058 del 11/10/1989 (Rv. 463834 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - TOLLERANZA DELLA PARTE AVENTE DIRITTO AD AVVALERSENE - MODALITÀ - CONSEGUENTE INOPERATIVITÀ DELLA CLAUSOLA - ESCLUSIONE - PROVA DELLA RINUNCIA TACITA AD ESSA - INSUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - TOLLERANZA DELLA PARTE AVENTE DIRITTO AD AVVALERSENE - MODALITÀ - CONSEGUENTE INOPERATIVITÀ DELLA CLAUSOLA - ESCLUSIONE - PROVA DELLA RINUNCIA TACITA AD ESSA - INSUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
Con riguardo a clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte avente diritto ad avvalersi della stessa, che può estrinsecarsi sia in un comportamento negativo (mancata comunicazione all'altra parte, subito dopo il verificarsi dell'inadempimento, della dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva), che positivo (accettazione di un adempimento parziale, rispetto a quello previsto nella clausola), non comporta il venir meno dell'operatività della detta clausola, né costituisce, di per sè, prova della sua rinunzia tacita, ove risulti determinata non dalla effettiva intenzione di non più avvalersi della clausola ma da altri motivi, ovvero se la parte stessa, contestualmente alla manifestazione di tolleranza abbia fatto presente all'altra l'intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento. (V 6344/80, mass n 410089; (V 4290/80, mass n 408158).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)