Sez. 3, Sentenza n. 4612 del 23/05/1997 (Rv. 504654 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE | Rinuncia tacita all'esercizio di un diritto - Nell'ambito di rapporti periodici - Desumibilità dal comportamento delle parti - Limiti - Unicità di situazioni contrattuali - Necessità - Diversità di rapporti contrattuali - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE
Il giudice, nell'interpretazione del contratto, può desumere l'esistenza di una rinuncia tacita della parte all'esercizio di un proprio diritto in presenza di comportamenti concludenti ed univoci, concretatisi nell'ambito di rapporti periodici funzionalmente connessi alla stessa situazione contrattuale, mentre deve escluderne la sussistenza qualora detti comportamenti siano riconducibili a differenti vicende contrattuali, benché intercorrenti tra i medesimi soggetti (nella specie, il giudice di merito aveva escluso di poter ravvisare gli estremi di una rinuncia tacita nel comportamento di una società assicuratrice che, in nove casi precedenti e consimili, aveva sempre ottemperato all'obbligo di pagamento scaturente da una polizza infortuni pur in mancanza delle "comunicazioni accessorie" imposte contrattualmente all'assicurato dalla cosidetta "clausola di regolazione del rischio", salvo, poi, ad eccepire la mancanza di tale comunicazione al verificarsi del successivo infortunio. La S.C, nel cassare l'impugnata sentenza, ha sottolineato come, nel caso di specie, fosse ravvisabile proprio quella unicità di situazione contrattuale, esclusa dal giudice di merito, e costituita dal susseguirsi di vicende analoghe nel periodo di durata delle singole polizze assicurative poste a base dell'unico rapporto contrattuale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)