Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 27373 del 12/12/2005 (Rv. 586366 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO | Regolamento di competenza - Questione di giurisdizione - Rilevabilità d'ufficio - Ammissibilità - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO
In sede di regolamento necessario di competenza in difetto di un giudicato sulla giurisdizione, la Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio la questione di giurisdizione, senza che ciò costituisca mezzo surrettizio di proposizione di un regolamento di giurisdizione altrimenti inammissibile. Infatti, le ragioni che militano a favore dell'inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, a seguito di una qualsiasi pronunzia anche su questioni processuali, non incidono sul potere del giudice che sia investito di una controversia - sia esso anche la Corte di cassazione con il regolamento di competenza di cui all'art. 42 cod. proc. civ. - di pronunziare, anche d'ufficio, sulla questione di giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)