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Sez. 2, Sentenza n. 3965 del 24/06/1980 (Rv. 407862 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAUSALE - PROVA DEL CREDITO MEDIANTE LA CAMBIALE - VALORE DI PROMESSA DI PAGAMENTO - EFFICACIA - PRESUNZIONE DI ESISTENZA DEL RAPPORTO FONDAMENTALE - PROVA CONTRARIA - ONERE PROBATORIO DELL'EMITTENTE.*
Stato
decisa il 1980-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407862-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - AZIONE CAUSALE - PROVA DEL CREDITO MEDIANTE LA CAMBIALE - VALORE DI PROMESSA DI PAGAMENTO - EFFICACIA - PRESUNZIONE DI ESISTENZA DEL RAPPORTO FONDAMENTALE - PROVA CONTRARIA - ONERE PROBATORIO DELL'EMITTENTE.*

La cambiale, allorche sia fatta valere dal prenditore come prova documentale del proprio credito, deve essere considerata alla medesima stregua di una promessa di pagamento, la quale - in conformita alla disciplina di cui all'art 1988 cod civ - produce l'effetto di far sorgere una presunzione iuris tantum di esistenza del rapporto fondamentale, cui il creditore fa anche riferimento nel dedurre in giudizio il credito cambiario. In tal caso, il creditore e dispensato dall'Onere di provare detto rapporto fondamentale, essendo sufficiente la prova risultante dal titolo, mentre incombe all'emittente della cambiale l'Onere di dimostrare le eccezioni che lo stesso opponga in relazione al rapporto fondamentale, avendo egli interesse a trarre dalla prova di tali eccezioni conseguenze a se favorevoli allorche eserciti diritti tendenti a contrastare l'esistenza della causa debendi presunta nel titolo di credito. (V 3691/77, mass n 387343; (V 126/77, mass n 383623; (V 2354/73, mass n 365695; (Conf 340/75, mass n 373573).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 100

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)