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Sez. L, Sentenza n. 2871 del 23/04/1986 (Rv. 445909 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - QUALIFICHE - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI PROPRIE DI UNA DETERMINATA QUALIFICA - GIUDIZIO DI FATTO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INQUADRAMENTO DI UN DIPENDENTE DELL'ALITALIA.*
Stato
decisa il 1986-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445909-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - QUALIFICHE - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI PROPRIE DI UNA DETERMINATA QUALIFICA - GIUDIZIO DI FATTO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INQUADRAMENTO DI UN DIPENDENTE DELL'ALITALIA.*

L'individuazione delle mansioni proprie di una determinata qualifica prevista dalla contrattazione collettiva costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice del merito. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva ritenuto, in tema di applicazione dell'accordo collettivo 10 luglio 1970 per l'inquadramento del personale dell'Alitalia, che elemento distintivo del primo addetto allo ufficio rimborsi fosse la trattazione delle pratiche riservate). (V 6394/85, mass n 443474; (V 3274/78, mass n 392698).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 96, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 96

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)