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Sez. L, Sentenza n. 6394 del 16/12/1985 (Rv. 443474 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - VALUTAZIONE DELLE STESSE - GIUDIZIO DI FATTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1985-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443474-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - VALUTAZIONE DELLE STESSE - GIUDIZIO DI FATTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*

L'accertamento, sulla base delle risultanze probatorie, delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e la valutazione delle stesse, ai fini dell'inquadramento spettantegli secondo la disciplina collettiva, si risolvono in un giudizio di fatto del giudice del merito, che è insindacabile in Sede di legittimità se sostenuto da motivazione adeguata ed esente da vizi. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva riconosciuto la qualifica di salariato fisso capo operaio - negando invece quella di impiegato di seconda categoria - al lavoratore che eseguiva prevalentemente lavori manuali, al pari dei braccianti, ed ogni tanto svolgeva anche attività di tipo impiegatizio). (V 3264/85, mass n 440926; (V 973/85, mass n 439128; (V 866/85, mass n 439047; (V 2814/82, mass n 420675).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)