Sez. 4, Sentenza n. 19372 del 15/03/2007 Ud. (dep. 18/05/2007) Rv. 236545 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Normativa antinfortunistica - Appalto - Responsabilità dell'appaltatore e del committente - Ambito di operatività.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di prevenzione di infortuni, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, il dovere di sicurezza può gravare, oltre che sul datore di lavoro, che, di regola, è l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche, anche sul committente, qualora l'evento si colleghi casualmente anche alla sua colposa omissione nel consentire l'inizio dei lavori in presenza di situazioni di fatto pericolose. Il committente, inoltre, può essere chiamato a rispondere dell'infortunio qualora l'omessa adozione delle misure di prevenzione prescritte sia immediatamente percepibile e la responsabilità non può essere esclusa dalla circostanza che egli abbia impartito le direttive da seguire a tale scopo, essendo comunque necessario che ne abbia controllato, con prudente e continua diligenza, la puntuale osservanza.
Riferimenti normativi: Legge 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., Legge 19/09/1994 num. 626 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)