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Sez. L, Sentenza n. 5713 del 20/05/1993 (Rv. 482429 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giustificato motivo - Soggettivo | Consolidata situazione di ridotta capacità lavorativa - Rilevanza - Condizioni - Eventuale successivo recupero - Influenza - Esclusione - Accertamento di detta situazione da parte del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1993-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482429-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giustificato motivo - Soggettivo

Una consolidata situazione di ridotta capacità lavorativa, derivante da uno stato morboso ed avente il carattere della permanenza o dell'imprevedibilità della sua durata, autorizza il datore di lavoro a recedere dal rapporto, ai sensi dell'art. 1464 cod. civ., in mancanza di un suo apprezzabile interesse alle future prestazioni lavorative (ridotte), non rilevando l'eventuale successivo recupero, da parte del lavoratore, della propria (piena) idoneità fisica. L'accertamento del giudice del merito in ordine alla sussistenza (o no) della predetta situazione d'inabilità è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1464, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)