Sez. L, Sentenza n. 1219 del 11/03/1978 (Rv. 390573 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - OBBLIGO ASSICURATIVO ANTINFORTUNISTICO - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI - PERSONALE INFERMIERISTICO, DI ASSISTENZA, DI PULIZIA E DI CUSTODIA DESTINATO A PRESTAZIONI MANUALI IN OSPEDALE - OBBLIGO DI ASSICURAZIONE - SUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - OBBLIGO ASSICURATIVO ANTINFORTUNISTICO - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI - PERSONALE INFERMIERISTICO, DI ASSISTENZA, DI PULIZIA E DI CUSTODIA DESTINATO A PRESTAZIONI MANUALI IN OSPEDALE - OBBLIGO DI ASSICURAZIONE - SUSSISTENZA.*
La ratio unitaria dell'elencazione delle ipotesi oggettive comportanti l'Obbligo assicurativo antinfortunistico a norma dell'art 1 del DPR 30 giugno 1965, n 1124, e costituita dalla occasione, determinata da ragioni di lavoro, di frequentare i locali dove siano istallate e operanti le macchine o gli apparecchi ed impianti del genere indicato dalla legge, concretando il possibile contatto con tali apparecchiature da parte del personale salariato il rischio ambientale specifico presunto, oggetto della tutela assicurativo-previdenziale, senza che sia necessario un rapporto diretto con detto macchinario. Deve ritenersi pertanto soggetto a tale rischio anche il personale infermieristico, di assistenza, di pulizia e custodia, adibito a prestare opera manuale in qualsiasi ambiente di un ospedale dove la predetta possibilita di contatto sussista. (Conf 4489/77, mass n 388098; (Conf 3052/77, mass n 386617).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)