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Sez. L, Sentenza n. 3052 del 08/07/1977 (Rv. 386617 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - IN GENERE - CONDIZIONI - RISCHIO AMBIENTALE - CONTATTO POSSIBILE CON MACCHINE AUTOMATICHE, ELETTRICHE E TERMICHE - PERSONALE OSPEDALIERO - PERSONALE ADDETTO A SERVIZIO INFERMIERISTICO - SOGGEZIONE AL RISCHIO AMBIENTALE - SUSSISTENZA - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386617-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - IN GENERE - CONDIZIONI - RISCHIO AMBIENTALE - CONTATTO POSSIBILE CON MACCHINE AUTOMATICHE, ELETTRICHE E TERMICHE - PERSONALE OSPEDALIERO - PERSONALE ADDETTO A SERVIZIO INFERMIERISTICO - SOGGEZIONE AL RISCHIO AMBIENTALE - SUSSISTENZA - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE.*

Il rischio ambientale specifico presunto, che Forma oggetto della tutela assicurativo-previdenziale di cui all'art 1 del DPR 30 giugno 1965, n 1124, e costituito dal possibile contatto con macchine mosse non direttamente dalle persone che ne usano, con apparecchi a pressione o con impianti elettrici o termici, da parte di lavoratori, i quali abbiano occasione, per ragioni di lavoro, di frequentare i locali dove sono in opera le macchine e gli impianti suddetti, indipendentemente da qualsiasi rapporto diretto a causa delle mansioni svolte. Conseguentemente, deve ritenersi soggetto a tale rischio anche il personale di un ospedale addetto a prestare opera manuale in altri ambienti dello stesso ospedale, ove quella possibilita di contatto sussista, come, ad esempio, il personale addetto ai vari servizi infermieristico, di assistenza e di corsia, derivandone l'Obbligo dell'Assicurazione antinfortunistica a carico del datore di lavoro. (V 3566/75, mass n 377762).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)