Sez. L, Sentenza n. 15073 del 26/06/2009 (Rv. 608836 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - IN GENERE | Obbligo di assunzione - Esonero del datore di lavoro - Condizioni - Impossibilità sopravvenuta oggettiva e assoluta - Cessazione dell'attività aziendale o perdita di disponibilità della struttura aziendale - Configurabilità - Difficoltà finanziarie e produttive - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - IN GENERE
In tema di costituzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è esonerato dall'obbligo di assunzione (nella specie, derivante da accordo sindacale) solo nel caso in cui l'impossibilità di procedere all'adempimento derivi dal sopravvenire di un evento - come la cessazione dell'attività aziendale o la perdita della disponibilità della struttura aziendale - che, oggettivamente e in modo assoluto, impedisca l'esecuzione della prestazione, dovendosi escludere la rilevanza di mere difficoltà finanziarie o produttive, ancorché conseguenti ad una situazione di crisi aziendale regolarmente accertata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)