diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4103 del 10/07/1982 (Rv. 422079 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - PRINCIPIO DISPOSITIVO E DELLA CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO - APPLICABILITÀ - IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - EFFETTO DEVOLUTIVO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422079-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - PRINCIPIO DISPOSITIVO E DELLA CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO - APPLICABILITÀ - IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - EFFETTO DEVOLUTIVO - LIMITI.*

Il giudizio elettorale - pur con le sue particolari caratteristiche, attinenti soprattutto alla più ampia latitudine dell'interesse ad agire, della legittimazione e della facoltà d'Azione, concessa a ogni elettore - si colloca nello schema dell'ordinario processo civile, alle cui regole ed ai cui principi, se non espressamente derogati, rimane pur sempre vincolato, con la conseguenza che il relativo procedimento è anch'esso assoggettato all'impulso di parte ed il giudice è tenuto all'osservanza del principio fondamentale della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ed al rispetto, nell'Esercizio dei suoi poteri decisori, della delimitazione dello oggetto del giudizio quale si presenta nelle diverse fasi per effetto del cosiddetto potere dispositivo espresso nella domanda e nei successivi mezzi di impugnazione. Pertanto, le questioni che, in tale giudizio, abbiano formato oggetto di decisione da parte del primo giudice, ma non siano state riproposte con l'appello, non sono più deducibili in Sede di legittimità. (V 6338/81, mass n 417126).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 9 bis CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)