Sez. 1, Sentenza n. 6338 del 28/11/1981 (Rv. 417126 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CONVALIDA DEGLI ELETTI DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - DEDUZIONE DELL'ILLEGITTIMITÀ DELLA RELATIVA DELIBERAZIONE SUL PRESUPPOSTO DELLA SUSSISTENZA DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITÀ COSTITUITA DAL CONTRASTO POTENZIALE DI INTERESSI TRA ELETTO ED ENTE PUBBLICO - SOPRAVVENIENZA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE DELLA DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE N. 154 DEL 1981 - CONSEGUENZE - RIGETTO DELLA DOMANDA DIRETTA ALLA INVALIDAZIONE DELLA DELIBERA DI CONVALIDA - INTERVENUTA INSTAURAZIONE DI UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO IN EPOCA SUCCESSIVA ALLA SEDUTA DI CONVALIDA - IRRILEVANZA.*
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CONVALIDA DEGLI ELETTI DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - DEDUZIONE DELL'ILLEGITTIMITÀ DELLA RELATIVA DELIBERAZIONE SUL PRESUPPOSTO DELLA SUSSISTENZA DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITÀ COSTITUITA DAL CONTRASTO POTENZIALE DI INTERESSI TRA ELETTO ED ENTE PUBBLICO - SOPRAVVENIENZA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE DELLA DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE N. 154 DEL 1981 - CONSEGUENZE - RIGETTO DELLA DOMANDA DIRETTA ALLA INVALIDAZIONE DELLA DELIBERA DI CONVALIDA - INTERVENUTA INSTAURAZIONE DI UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO IN EPOCA SUCCESSIVA ALLA SEDUTA DI CONVALIDA - IRRILEVANZA.*
Il giudizio elettorale, pur con le sue particolari caratteristiche, è sempre assoggettato all'impulso di parte ed il giudice è tenuto all'osservanza del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato ex art. 112 cod. proc. civ. pertanto, ove sia stata dedotta l'illegittimità della deliberazione consiliare di convalida degli eletti per l'esistenza di una causa di ineleggibilità costituita dall'esistenza di un contrasto potenziale di interessi fra eletto ed ente pubblico, pur non formalizzato in una contesa giudiziaria in atto, la sopravvenienza, nel corso del giudizio di Cassazione, della nuova normativa contenuta nella legge 23 aprile 1981 n. 154, che richiede, al fine della configurazione della causa di incompatibilità - e non più di ineleggibilità - derivante da lite pendente, la circostanza che l'eletto sia parte in un procedimento civile o amministrativo in atto, comporta la reiezione della domanda diretta all'invalidazione della delibera di convalida, senza che sia rilevante la intervenuta instaurazione di un procedimento giudiziario successivamente alla seduta di convalida, non potendo darsi rilievo ad una causa petendi diversa da quella fatta valere nel corso del giudizio di merito. Tale circostanza può eventualmente essere fatta valere in via autonoma come sopravvenuta causa di incompatibilità dell'eletto, o in Sede amministrativa, a norma dell'art. 7, comma terzo e seguenti della legge 23 aprile 1981 n. 154, ovvero direttamente in Sede giudiziaria, a norma dell'art. 9 bis, comma terzo, del testo unico 16 maggio 1960 n. 570 introdotto dall'art. 5 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147.*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 9 bis CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 5, Legge 23/04/1981 num. 154 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)