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Sez. 5, Sentenza n. 15330 del 04/07/2014 (Rv. 631566 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio di rinvio - Art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Nuove tesi difensive - Valutabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631566-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il divieto per le parti di formulare nuove richieste nel giudizio di rinvio non si estende alle "tesi difensive" che non siano tali da alterare completamente il tema di decisione. (Nella specie, il contribuente, in sede di giudizio di rinvio, pur lasciando immutati i fatti rilevanti ai fini della decisione e il "petitum", aveva dedotto per la prima volta la rappresentanza organica del consorzio rispetto alle imprese consorziate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 394, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)