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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7656 del 04/04/2011 (Rv. 617561 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Questioni conoscibili d'ufficio non rilevate nel giudizio di cassazione - Proponibilità - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617561-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE

Il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto logico - giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poiché il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità, con la conseguenza che deve escludersi la possibilità per il giudice del rinvio di sindacare la improponibilità della domanda, dipendente da qualunque causa, anche da inosservanza di modalità o di termini, pur essendo la stessa rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del processo. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in sede di rinvio, aveva rilevato di ufficio la decadenza parziale del contribuente dal diritto al rimborso di ritenute IRPEF, per tardività dell'istanza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)