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Sez. L, Sentenza n. 4120 del 24/06/1981 (Rv. 414782 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - INTERESSI - COMPUTO - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1981-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414782-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - INTERESSI - COMPUTO - DECORRENZA.*

Il credito di capitale e quello di interessi, previsti dal terzo comma dell'art 429 cod proc civ, costituiscono due entita distinte, aventi specifica ed autonoma funzione, anche se tra loro in rapporto di accessorieta: il credito di lavoro e infatti assistito dalla progressiva rivalutazione commisurata agli indici di svalutazione determinati per la 'scala mobilè dei lavoratori dell'industria, mentre gli interessi costituiscono una prestazione accessoria, periodica e proporzionale, che si aggiunge al capitale per effetto del decorso del tempo, secondo l'aliquota commisurata al tasso legale. Ne consegue che gli interessi legali debbono computarsi non gia dalla data della sentenza o della domanda, bensi dalla data di scadenza dei singoli crediti sulle frazioni di capitale, via via rivalutate in base agli indici di svalutazione, fino alla pubblicazione della sentenza ed al saldo effettivo, poiche solo cosi si realizza un effettivo rapporto d'accessorieta tra capitale ed interessi, con il rispetto del principio di produttivita del reddito non goduto, e, quindi, un concreto adeguamento del capitale iniziale. (Conf 2562/78, mass n 392011).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)