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Sez. 1, Sentenza n. 25438 del 06/12/2007 (Rv. 600736 - 01)

CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - SUSSIDI - FONDO SOLIDARIETÀ NAZIONALE | Contributi per la ricostruzione "post - Terremoto" - Fondi all'uopo assegnati ai comuni - Gestione diretta da parte del comune - Relativi poteri - Conseguenze in tema di azione di indebito arricchimento - Riconoscimento dell'"utilitas" della prestazione di un professionista incaricato senza copertura finanziaria - Legittimazione degli organi comunali - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600736-01

CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - SUSSIDI - FONDO SOLIDARIETÀ NAZIONALE

Con riguardo ai contributi per la ricostruzione "post-terremoto previsti dal d.l. 19 marzo 1981, n. 75, conv. con legge 14 maggio 1981, n. 219", i fondi all'uopo assegnati ai comuni sono da questi direttamente gestiti attraverso i propri organi individuali e collegiali, competendo ad essi l'istruzione delle pratiche di ricostruzione, lo svolgimento dei controlli stabiliti dalla legge e l'assegnazione e determinazione dei contributi tramite il sindaco. Ne consegue che, in tema di azione di indebito arricchimento, il riconoscimento dell'"utilitas" della prestazione di un professionista incaricato, senza previsione di copertura finanziaria, della redazione di una variante del piano di recupero del centro storico, è legittimamente effettuato da parte dei competenti organi comunali con la delibera di consiglio comunale di approvazione della variante stessa e con la successiva delibera di giunta che autorizza il pagamento delle competenze professionali.

Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 CORTE COST., Decreto Legge 19/03/1981 num. 75 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)