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Sez. 1, Sentenza n. 9205 del 01/09/1999 (Rv. 529575 - 01)

CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - SUSSIDI - FONDO SOLIDARIETÀ NAZIONALE | Contributi ex legge n. 219 del 1981 - Fondi all'uopo assegnati ai comuni - Gestione diretta da parte del comune - Relativi poteri - Contenuto - Domanda di erogazione del contributo - Giurisdizione dell'A.G.O. e legittimazione passiva del comune - Sussistenza - Domanda di ripetizione di contributo indebitamente erogato - Giurisdizione dell'A.G.O. e legittimazione attiva del comune - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529575-01

CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - SUSSIDI - FONDO SOLIDARIETÀ NAZIONALE

Con riguardo ai contributi ai sensi della legge n. 219 del 1981 i fondi per la ricostruzione all'uopo assegnati ai comuni sono da questi direttamente gestiti attraverso i propri organi individuali e collegiali, competendo ad essi l'istruzione delle pratiche di ricostruzione, lo svolgimento dei controlli stabiliti dalla legge e l'assegnazione e determinazione dei contributi tramite il sindaco. Ne consegue che il comune è legittimato passivo alla domanda di riconoscimento del contributo (che è riconducibile alla giurisdizione dell'A.G.O., posto che l'attività di erogazione del contributo è vincolata e meramente attuativa di quanto stabilito dalla legge) e, nel contempo, è legittimato attivo alla proposizione (sempre avanti all'A.G.O.) della domanda con la quale si chieda la restituzione del contributo una volta che sia stato erogato, nel presupposto che l'erogazione stessa sia avvenuta indebitamente.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)