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Sez. L, Sentenza n. 545 del 28/01/1989 (Rv. 461645 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA CURATIVA E RIABILITATIVA IN FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI - SPETTANZA AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E NON AGLI ENTI PREVIDENZIALI GESTORI DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI.*
Stato
decisa il 1989-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461645-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA CURATIVA E RIABILITATIVA IN FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI - SPETTANZA AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E NON AGLI ENTI PREVIDENZIALI GESTORI DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI.*

A seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, anche le prestazioni di assistenza sanitaria curativa e riabilitativa in favore degli invalidi del lavoro, di cui all'art. 57, comma quarto, parte prima, della citata legge n. 833 del 1978, in tutte le forme previste e garantite dalle leggi in materia e segnatamente dal d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, sono a carico del servizio sanitario nazionale e non già degli enti previdenziali gestori dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dovendo la norma dell'art. 57 citato interpretarsi nel senso che la sua portata conservativa per quanto attiene agli invalidi del lavoro riguarda unicamente l'oggettività delle prestazioni di assistenza sanitaria ed il meccanismo di erogazione, non anche il soggetto tenuto ad erogare le prestazioni stesse, cui i detti invalidi hanno diritto indipendentemente dall'iscrizione negli elenchi degli utenti del servizio.*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 19, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 57 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)