Sez. L, Sentenza n. 7634 del 05/06/2001 (Rv. 547296 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Prestazioni a favore degli infortunati sul lavoro - Attribuzione alle USL delle competenze in materia di medicina medico - legale ex art. 14 lett. q) della legge n. 833 del 1978 - Regime transitorio sino all'emanazione della disciplina prevista dall'art. 75 della medesima legge - Prestazioni terapeutiche - Competenza dell'INAIL - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE
In attesa dell'emanazione della disciplina - prevista dall'art. 75 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - degli aspetti previdenziali connessi con le competenze in materia di medicina medico - legale attribuite alle UU.SS.LL. ai sensi dell'art. 14 lett. q) della stessa legge n. 833 del 1978, l'I.N.A.I.L. conserva la titolarità degli accertamenti e delle certificazioni medico - legali per l'istruttoria delle pratiche previdenziali. Le prestazioni terapeutiche a favore degli infortunati sul lavoro sono, invece, a carico delle UU.SS.LL in quanto a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, anche le prestazioni di assistenza sanitaria, curativa e riabilitativa, in favore degli invalidi del lavoro, di cui all'art. 57, quarto comma, parte prima, della citata legge, in tutte le forme previste e garantite dalle leggi in materia, e segnatamente dal d.P.R. n. 30 giugno 1965 n.1124, sono a carico del "servizio sanitario nazionale" e non già degli enti previdenziali gestori dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dovendo la norma dell'art. 57 citato interpretarsi nel senso che la sua portata conservativa per quanto attiene agli invalidi del lavoro riguarda unicamente l'oggettività delle prestazioni di assistenza sanitaria ed il meccanismo di erogazione, non anche il soggetto tenuto ad erogare le prestazioni stesse, alle quali i detti invalidi hanno diritto indipendentemente dalla iscrizione negli elenchi degli utenti del servizio.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 14 lett. Q CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 57 com. 4 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)