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Sez. L, Sentenza n. 4453 del 08/04/2000 (Rv. 535456 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI | Prestazioni di assistenza sanitaria curativa e riabilitativa in favore degli invalidi civili ex art. 57 legge n. 833/1978 - Prestazioni di cura e assistenza sanitaria garantite dal t.u. sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Inclusione - Conseguenze - Legittimazione passiva (della competente articolazione) del Servizio sanitario nazionale - Fattispecie relativa a richiesta di rimborso, nella misura ex art. 88 d.P.R. n. 1124/1965, relativamente a prestazioni di medici di fiducia.
Stato
decisa il 2000-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535456-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI

A seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, anche le prestazioni di assistenza sanitaria, curativa e riabilitativa, in favore degli invalidi del lavoro, di cui all'art. 57, quarto comma, parte prima, della citata legge n. 833 del 1978, in tutte le forme previste e garantite dalle leggi in materia, e segnatamente dal d.P.R. n. 1124 del 1965 (t.u. sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sono a carico del Servizio sanitario nazionale e non già dell'INAIL, dovendo la norma dell'art. 57 citato interpretarsi nel senso che la sua portata conservativa per quanto attiene agli invalidi del lavoro riguarda unicamente l'oggettività delle prestazioni sanitarie ed il meccanismo di erogazione, non anche il soggetto tenuto ad erogare le prestazioni stesse, cui i detti invalidi hanno diritto. (Fattispecie relativa a domanda proposta contro l'INAIL di rimborso delle spese di prestazioni rese all'assicurato da medici di fiducia, nella misura corrispondente a quella che l'ente avrebbe sostenuto in caso di erogazione diretta, a norma dell'art. 88 del d.P.R. n. 1124/1965; la S.C. annullando la sentenza impugnata e decidendo nel merito ha rigettato la domanda, proposta contro soggetto non legittimato).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 19, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 57 com. 4 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 88

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)