Sez. 3, Sentenza n. 7352 del 08/08/1997 (Rv. 506563 - 01)
LOCAZIONE - DISDETTA | Forma - Forma diversa da quella prevista dall'art. 3 della Legge n. 392 del 1978 - Ammissibilità - Idoneità anche di un atto processuale - Configurabilità - Limiti - Implicita espressione della volontà di non rinnovare il contratto alla scadenza - Necessità - Disdetta intimata per un termine anteriore - Validità per il termine successivo - Sussistenza.
LOCAZIONE - DISDETTA
La disdetta del contratto di locazione per uso abitativo può essere comunicata anche con forma diversa da quella prescritta dall'art. 3 della Legge n. 392 del 1978, purché inequivocabilmente idonea a rivelare, nel caso concreto, la volontà di non rinnovare il contratto alla scadenza, e può essere contenuta anche in un atto processuale che presupponga logicamente o giuridicamente la volontà di disdetta o comunque esprima, nel concreto, anche la volontà di non rinnovare il contratto alla scadenza. Ciò premesso, una disdetta che non sia idonea, per inosservanza del termine, a produrre la cessazione della locazione per la scadenza voluta dal locatore, ha l'efficacia di produrre la cessazione del rapporto per la scadenza successiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1596, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)