Sez. 5, Sentenza n. 41339 del 23/11/2006 Ud. (dep. 18/12/2006) Rv. 235771 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE | Pubblico ufficiale che induce il fallito a promettergli somme di denaro quale corrispettivo per la sottrazione dei beni dalla massa dell'attivo fallimentare - Reato di cui all'art. 228 L. fall. - Esclusione - Integrazione del delitto di cui all'art. 322 cod. pen. - Sussistenza.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE
Integra il delitto di cui all'art. 322, comma quarto, cod. pen. (istigazione alla corruzione attiva propria) - e non quello di cui all'art. 228 L. fall. (interesse privato del curatore negli atti del fallimento) - la condotta del pubblico ufficiale (nella specie curatore) che induca l'"extraneus" (nella specie il fallito) a promettergli somme di denaro per sottrarre beni dalla massa dell'attivo fallimentare e, pertanto, per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio, mentre ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 228 L. fall. è necessario un concreto comportamento del curatore posto in essere con la consapevolezza di associare un interesse privato ad un atto del fallimento ovvero di realizzare, attraverso l'ufficio della curatela fallimentare, un interesse non ricollegabile alla finalità propria ed esclusiva dell'amministrazione fallimentare.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 com. 4, Legge Falliment. art. 228 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)