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Sez. 5, Sentenza n. 19818 del 06/02/2003 Ud. (dep. 30/04/2003) Rv. 224503 - 01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DEL CURATORE E DEI SUOI COADIUTORI | Interesse privato in atti del fallimento - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224503-01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DEL CURATORE E DEI SUOI COADIUTORI

La nozione di interesse privato in atti del fallimento, rilevante ai sensi dell'art. 228 l. fall., non comprende solo l'ipotesi della mera coincidenza tra i vantaggi privati e gli interessi dell'ufficio ovvero il caso in cui l'interesse privato del curatore non risulti in concreto rivolto a perseguire un beneficio personale o di terzi, contrastante con le finalità della procedura concorsuale. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato la presa di interesse del curatore il quale, acquisita la disponibilità dell'acquirente di un bene fallimentare a corrispondere all'amministratore della società fallita un prezzo notevolmente superiore a quello versato in sede di aggiudicazione, non abbia rappresentato il fatto al giudice delegato chiedendo la sospensione della vendita ed abbia invece consentito la conclusione di tale "affare privato").

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 228 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 228 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)