Sez. 5, Sentenza n. 46802 del 12/10/2004 Ud. (dep. 02/12/2004) Rv. 230289 - 01
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DEL CURATORE E DEI SUOI COADIUTORI | Interesse del creditore o del terzo - Finalità della procedura - Contrasto - Ipotesi criminosa ex art. 228 legge fall. - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DEL CURATORE E DEI SUOI COADIUTORI
Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 228 della legge fallimentare, che sanziona la condotta del curatore il quale - avvantaggiando consapevolmente se stesso o un terzo - privilegia interessi privati contrastanti con la finalità della procedura, è sufficiente che si determini tale situazione di conflitto, indipendentemente dal fatto che si verifichino anche effetti in concreto pregiudizievoli per i creditori. (In applicazione del principio la Corte, sulla base dell'accertamento compiuto nella sentenza di merito circa alcuni privilegi concessi dal curatore ad uno dei creditori, ha respinto il ricorso di quest'ultimo fondato sulla circostanza che il Tribunale fallimentare aveva escluso sue particolari responsabilità verso la massa dei creditori).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 228 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)