Sez. 6, Sentenza n. 16821 del 05/02/2010 Ud. (dep. 03/05/2010) Rv. 246999 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 4 L. n. 146 del 2006 - Applicabilità "ratione temporis" - Condizioni.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE
La circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 4 della L. 16 marzo 2006, n. 146, per i reati transnazionali, può essere applicata soltanto in relazione ai fatti commessi in epoca successiva all'entrata in vigore della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, avvenuta in data 1° settembre 2006.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST., Legge 16/03/2006 num. 146 art. 3, Legge 16/03/2006 num. 146 art. 4, Tratt. Internaz. 15/11/2000 art. 17 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)