Sez. L, Sentenza n. 6417 del 30/10/1986 (Rv. 448591 - 01)
ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - CLAUSOLA DI STABILITÀ RELATIVA - NOZIONE - DESUNZIONE DALLA PREVISIONE DI UNA DURATA MASSIMA CONTRATTUALE OVVERO DALL'USO AZIENDALE DI LICENZIARE I DIPENDENTI AL RAGGIUNGIMENTO DELLA ETÀ DEL PENSIONAMENTO - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - CLAUSOLA DI STABILITÀ RELATIVA - NOZIONE - DESUNZIONE DALLA PREVISIONE DI UNA DURATA MASSIMA CONTRATTUALE OVVERO DALL'USO AZIENDALE DI LICENZIARE I DIPENDENTI AL RAGGIUNGIMENTO DELLA ETÀ DEL PENSIONAMENTO - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
La clausola di stabilità relativa, consistente nella previsione dell'automatica risoluzione del rapporto di lavoro subordinato al raggiungimento di un determinato limite di età da parte del lavoratore e della connessa compressione temporale della facoltà di recesso ad nutum del datore di lavoro, deve risultare in modo non equivoco e non può essere desunta dalla semplice previsione di una durata massima contrattuale, ovvero dall'uso aziendale di licenziare i dipendenti al raggiungimento dell'età del pensionamento, atteso che questo avrebbe il carattere di uso negoziale e non normativo e quindi potrebbe operare soltanto quale deroga, in melius per il lavoratore, del contratto individuale. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale - chiamato ad interpretare l'art. 33 CCNL 28 giugno 1979 per i giornalisti - aveva escluso che tale norma contenesse una clausola di stabilità relativa e quindi aveva ritenuto applicabile la normale disciplina del recesso con preavviso). (V 4624/80, mass n 408444; (V 3112/80, mass n 406897).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Contr. Coll. 28/06/1979 num. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)