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Sez. L, Sentenza n. 2591 del 30/05/1989 (Rv. 462903 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - CLAUSOLA DI STABILITÀ RELATIVA - INDIVIDUAZIONE - CONDIZIONI - USO AZIENDALE DI LICENZIARE I DIPENDENTI AL RAGGIUNGIMENTO DELL'ETÀ DEL PENSIONAMENTO - IRRILEVANZA - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A LICENZIAMENTO DI UN DIRIGENTE DI BANCA SENZA PREAVVISO.*
Stato
decisa il 1989-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462903-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - CLAUSOLA DI STABILITÀ RELATIVA - INDIVIDUAZIONE - CONDIZIONI - USO AZIENDALE DI LICENZIARE I DIPENDENTI AL RAGGIUNGIMENTO DELL'ETÀ DEL PENSIONAMENTO - IRRILEVANZA - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A LICENZIAMENTO DI UN DIRIGENTE DI BANCA SENZA PREAVVISO.*

La clausola di stabilità relativa, che preveda l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro al raggiungimento di un determinato limite di età del dipendente con connessa compressione temporale della facoltà di recesso ad nutum del datore di lavoro, deve risultare in modo non equivoco e non può essere desunta né dalla semplice unilaterale previsione di una durata massima contrattuale, né da un preteso uso aziendale di licenziare i dipendenti al raggiungimento dell'età del pensionamento, atteso che questo avrebbe il carattere di uso negoziale e non già normativo e quindi potrebbe operare soltanto quale deroga, in melius per il lavoratore, del contratto individuale. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che, in presenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato di un dirigente di banca che prevedeva l'Obbligo del preavviso di dodici mesi per la risoluzione del rapporto, aveva escluso che fosse ravvisabile una clausola di stabilità relativa nella circostanza che l'azienda di credito datrice di lavoro aveva deliberato di consentire la prosecuzione di detto rapporto fino, al massimo, al compimento del sessantottesimo anno di età, e quindi, aveva ritenuto che per la banca non fosse venuto meno l'Obbligo del preavviso per effetto della continuazione della prestazione del dipendente). (V 5600/87, mass n 454074; (V 6417/86, mass n 448591).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)