Sez. L, Sentenza n. 3112 del 12/05/1980 (Rv. 406897 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - TERMINE DI PREAVVISO - SOSPENSIONE IN CASO DI MALATTIA - LIMITI - CLAUSOLA DI STABILITA RELATIVA - INEQUIVOCITA - NECESSITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - TERMINE DI PREAVVISO - SOSPENSIONE IN CASO DI MALATTIA - LIMITI - CLAUSOLA DI STABILITA RELATIVA - INEQUIVOCITA - NECESSITA.*
Il termine di preavviso resta sospeso in caso di malattia fino alla guarigione o allo scadere del periodo di comporto e cio anche nel caso di lavoratore licenziato per superamento dell'eta pensionabile e che sia caduto infermo nel periodo del preavviso stesso, a meno che la stabilita del rapporto sia garantita da apposita clausola, nella quale il raggiungimento del limite di eta sia previsto come causa di risoluzione automatica del rapporto. La clausola di stabilita relativa, specificamente prevista in funzione dell'automatismo della risoluzione contrattuale al raggiungimento di un determinato limite di eta, deve risultare in modo inequivoco e non puo essere desunta dalla semplice previsione di una durata massima contrattuale, mentre l'uso aziendale di licenziare i dipendenti al raggiungimento dell'eta di pensionamento ha carattere di uso negoziale e non gia di uso normativo. (V 3452/76, mass n 382213, sulla prima parte; (V 2811/73, mass n 366376; (Conf 782/78, mass n 390114, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Preleggi art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)