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Sez. 1, Sentenza n. 10354 del 10/09/1992 (Rv. 478679 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Liquidazione - Organi - Commissario liquidatore - Operazioni, poteri e responsabilità - In genere | Esercizio da parte del commissario liquidatore di un'azione già esistente nel patrimonio dell'impresa - Qualità di terzo del commissario - Esclusione - Eccezioni e prove documentali opponibili dalla controparte al commissario liquidatore.
Stato
decisa il 1992-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478679-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Liquidazione - Organi - Commissario liquidatore - Operazioni, poteri e responsabilità - In genere

In tema di liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore il quale eserciti un'azione che già esisteva nel patrimonio dell'impresa posta in liquidazione e che mira a fare entrare in tale patrimonio attività spettanti indipendentemente dal dissesto (nella specie, premi assicurativi) non assume la qualità di terzo, ma viene a trovarsi nella medesima posizione dell'impresa. Ne consegue che la controparte può opporre al commissario liquidatore le medesime eccezioni che avrebbe potuto opporre all' impresa, nonché le prove documentali da quest'ultima provenienti, senza i limiti derivanti dall'art. 2704 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 199, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 199

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)