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Sez. L, Sentenza n. 445 del 21/01/1988 (Rv. 456993 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - ALBO - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ GIORNALISTICA DA PARTE DI UN SOGGETTO NON ISCRITTO ALL'ALBO DEI GIORNALISTI - NULLITÀ DEL CONTRATTO DI LAVORO - DISCIPLINA EX ART. 2126 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - EFFETTI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456993-01

STAMPA - GIORNALISTA - ALBO - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ GIORNALISTICA DA PARTE DI UN SOGGETTO NON ISCRITTO ALL'ALBO DEI GIORNALISTI - NULLITÀ DEL CONTRATTO DI LAVORO - DISCIPLINA EX ART. 2126 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - EFFETTI - FATTISPECIE.*

In caso di prestazione di attività giornalistica da parte di un soggetto non iscritto all'albo dei giornalisti si ha nullità del contratto di lavoro per il difetto di un requisito soggettivo nella persona del lavoratore; tale nullità però - secondo l'espresso disposto dell'art. 2126, primo comma, cod. civ. - non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione con la conseguenza che - limitatamente a tale periodo - trova integrale applicazione la disciplina contrattuale individuale e collettiva, quest'ultima sia nella sua parte normativa che in quella economica. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva invece ritenuto che al lavoratore spettasse soltanto la retribuzione fissata ex artt. 36 cost. E 2099 cod. civ. con riferimento ai minimi tabellari e non già anche le altre competenze previste dal contratto collettivo di categoria). (V 4139/87, mass n 452911; (V 5799/85, mass n 422981).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)