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Sez. L, Sentenza n. 2890 del 06/04/1990 (Rv. 466477 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - ATTIVITÀ GIORNALISTICA SVOLTA SENZA ISCRIZIONE NELL'ALBO - NULLITÀ - EFFETTI EX ART. 2126 COD. CIV. OPERATIVITÀ - DISCIPLINA CONTRATTUALE INDIVIDUALE E COLLETTIVA - APPLICABILITÀ - ART. 2231 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466477-01

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - ATTIVITÀ GIORNALISTICA SVOLTA SENZA ISCRIZIONE NELL'ALBO - NULLITÀ - EFFETTI EX ART. 2126 COD. CIV. OPERATIVITÀ - DISCIPLINA CONTRATTUALE INDIVIDUALE E COLLETTIVA - APPLICABILITÀ - ART. 2231 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*

In caso di prestazione di attività giornalistica in regime di subordinazione da parte di un soggetto non iscritto nell'albo dei giornalisti, si ha nullità del contratto di lavoro per difetto di un requisito soggettivo nella persona del lavoratore, imposto dalla imperativa di cui all'art. 45 della legge n. 69 del 1963, ma non illiceità dell'oggetto o della causa del contratto medesimo. Tale nullità, pertanto, secondo l'espresso disposto dell'art. 2126 cod. civ., non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, con la conseguenza che - limitatamente a tale periodo - trova integrale applicazione la disciplina contrattuale individuale e collettiva (quest'ultima, sia nella parte economica che in quella normativa), senza che possa in contrario invocarsi il disposto dell'art. 2231 cod. civ. (che non dà Azione per il pagamento del corrispettivo a chi abbia eseguito prestazioni professionali pur non essendo iscritto nell'apposito albo o elenco), dettato esclusivamente per il contratto d'opera professionale e non anche per quello di lavoro subordinato. (V 445/88, mass n 456993; (V 4139/87, mass n 452911).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2231, Legge 03/02/1963 num. 69 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)