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Sez. L, Sentenza n. 1371 del 26/01/2004 (Rv. 569695 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569695-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il diritto di una ex dipendente Alitalia al beneficio di biglietti gratuiti e altre facilitazioni di viaggio, ritenendo che gli atti negoziali di concessione dei benefici concernevano i soli lavoratori che avessero acquisito il diritto al pensionamento a carico del Fondo Volo mentre erano alle dipendenze Alitalia, laddove la ricorrente, cessata dal servizio a 42 anni, aveva acquisito il diritto alla pensione tre anni dopo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1368, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)