Sez. L, Sentenza n. 8346 del 26/05/2003 (Rv. 563582 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, in un giudizio promosso da alcuni ex dipendenti bancari beneficiari di trattamento integrativo di pensione al fine di ottenere la inclusione nel computo della retribuzione utile ai fini del trattamento integrativo di pensione del premio annuale di produttività istituito dal c.c.n.l. 22 novembre 1990 e determinato dall'accordo aziendale, nonché la erogazione straordinaria disposta per gli anni 1990/1991 da altro accordo aziendale, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso ogni incertezza interpretativa circa la comune volontà delle parti contraenti di escludere gli effetti degli emolumenti di cui si tratta ai fini del trattamento integrativo di quiescenza.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)