Sez. L, Sentenza n. 6819 del 24/05/2000 (Rv. 536878 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Modalità esecutive del rapporto compatibili con l'espletamento della prestazione lavorativa in forma autonoma - Volontà espressa dalle parti in tal senso - Elemento fondamentale e prioritario ai fini della qualificazione del rapporto stesso.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
Nell'ipotesi di modalità esecutive del rapporto di lavoro non incompatibili con l'espletamento della prestazione lavorativa in forma autonoma la volontà delle parti, quale risulta sia dal "nomen iuris" concordemente adoperato in sede di conclusione dell'accordo sia dal contesto delle espressioni usate, assume carattere fondamentale e prioritario ai fini della qualificazione del rapporto medesimo. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che il rapporto di lavoro del ricorrente amministratore di una S.r.l. fosse qualificabile come subordinato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2487
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)