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Sez. 5, Sentenza n. 1328 del 22/01/2007 (Rv. 596517 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Soprattasse - Sostituzione con sanzioni pecuniarie di eguale importo ex art. 26 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Nuovo regime delle sanzioni introdotto dal d.lgs. n. 472 del 1997 - Applicabilità - Colpevolezza - Dolo o colpa dell'agente - Necessità - Soprattassa per l'omesso versamento dell'IVA ex art. 44 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Giudice di merito - Valutazione dell'attribuibilità dell'omissione al contribuente - Adeguata motivazione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596517-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie, l'art. 26, comma primo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ha sostituito le soprattasse (e le pene pecuniarie) previste dalla normativa previgente con sanzioni pecuniarie di uguale importo, così che alle soprattasse, come (per il caso di specie) quella prevista in materia di IVA dall'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è applicabile, anche per i rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, il nuovo regime delle sanzioni introdotto dallo stesso d.lgs. n. 472 del 1997, che, in particolare, all'art. 5, richiede non più la semplice volontarietà dell'evento, ma pure il dolo, o, quantomeno, la colpa dell'agente. Da ciò consegue che il giudice di merito ben può valutare la reale attribuibilità al contribuente dell'omesso pagamento dell'imposta, dando conto in modo adeguato del proprio convincimento (nella specie, il giudice d'appello, con motivazione inidonea a dimostrare l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione, si era limitato invece a dare atto delle momentanee difficoltà del contribuente, dovute al mancato incasso di un credito, senza fornire indicazioni sul suo importo, sull'ammontare del debito IVA, sulla consistenza del patrimonio del contribuente stesso e sulla possibilità di questo di accedere o meno al credito per superare possibili carenze di liquidità).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 26, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)