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Sez. 5, Sentenza n. 4234 del 24/02/2006 (Rv. 588004 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE | Mancato pagamento del tributo - Successiva sottoposizione dell'impresa a concordato preventivo - Inadempimento - Conseguenze - Pagamento delle sanzioni - Obbligo dell'imprenditore in concordato preventivo - Esclusione - Limiti - Colpa - Indagine - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588004-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE

I debiti sorti prima dell'apertura della procedura di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 168 l.f., non sono mai estinguibili al di fuori del concorso, sicché dal mancato pagamento di essi non possono conseguire effetti di tipo sanzionatorio, ancorché previsti da norme di diritto pubblico; ne deriva, in tema di IVA, che l'omesso pagamento dell'imposta, dopo l'ammissione al concordato preventivo, dovuta dall'imprenditore, per il fatto stesso dell'ammissione alla procedura e dell'impossibilità di eseguire pagamenti prima dei tempi e nelle forme concorsuali proprie, non dà luogo ad una "automatica" esenzione dalla sanzione, dovendosi valutare, alla luce dell'art. 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, il comportamento tenuto dal debitore con riguardo all'intenzionalità dell'inadempimento, correlata alla situazione di giuridica impossibilità di esecuzione del pagamento (nella fattispecie, relativa al mancato versamento dell'imposta da parte di una società controllante, e della mancata presentazione della garanzia fideiussoria richiesta per avvalersi della compensazione di debiti e crediti all'interno del gruppo di società - come previsto, in base all'art. 73 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dall'art. 6 del d.m. 13 dicembre 1979, in forza del rinvio all'art. 38-bis del detto d.P.R. sull'IVA -, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito, che aveva omesso ogni indagine sull'assenza di profili di colpa nel comportamento tenuto dalla società capogruppo, sia in considerazione dei tempi di presentazione della domanda di ammissione alla procedura e di quella relativa alla dichiarazione fiscale - contenente la richiesta di compensazione delle opposte ragioni di credito -, sia con riguardo alla possibilità di prestare la garanzia prima dell'ammissione al concordato preventivo, ovvero di chiedere al giudice della procedura l'autorizzazione al rilascio della prescritta garanzia, per il completamento della procedura di compensazione dei propri crediti con i debiti verso il fisco).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 167, Legge Falliment. art. 168, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 73, DM Finanze 13/12/1979 art. 6, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)