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Sez. 5, Sentenza n. 24071 del 10/11/2006 (Rv. 595135 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Soprattasse - Sostituzione con sanzioni pecuniarie di eguale importo ex art. 26 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Nuovo regime delle sanzioni introdotto dal d.lgs. n. 472 del 1997 - Applicabilità - Mancato pagamento dell'imposta successivo all'apertura della procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata - Soprattasse - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595135-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie, l'art. 26, comma primo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ha sostituito le soprattasse (e le pene pecuniarie) previste dalla normativa previgente con sanzioni pecuniarie di uguale importo, così che le soprattasse (come, per il caso di specie, quella prevista, in materia di IVA, dall'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 333) sono divenute sanzioni a tutti gli effetti, onde anche ad esse deve ritenersi applicabile il nuovo regime delle sanzioni dettato dal citato d.lgs. n. 472 del 1997, anche per i rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore. Dalla natura sanzionatoria delle soprattasse consegue la loro inapplicabilità quando il mancato pagamento dell'imposta, al quale esse siano collegate (nella specie, l'ipotesi prevista dall'art. 51, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413), derivi da una precisa disposizione di legge, come quella dettata dall'art. 168, primo comma, l. fall., in tema di effetti della presentazione del ricorso di concordato preventivo - richiamata dal successivo art. 188, secondo comma, relativo all'amministrazione controllata -, secondo la quale, dalla data di presentazione del ricorso, ai creditori dell'imprenditore commerciale ammesso alla procedura è impedito l'esercizio o la prosecuzione delle azioni esecutive sul patrimonio del debitore, sicché l'adempimento del dovere di non eseguire pagamenti al di fuori del concorso rende non illegittimo il comportamento tenuto dal debitore, il quale resta indenne, qualora il rapporto riguardi l'amministrazione finanziaria, dalle soprattasse-sanzioni ad esso inflitte in via amministrativa.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 168, Legge Falliment. art. 188, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 51 com. 8, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)